tu chiedi, noi rispondiamo

Qui trovi le guide e le risposte a ogni tua domanda o dubbio. È un buon modo per iniziare a conoscerci, scegliere in modo consapevole o orientarti con più tranquillità tra operazioni, normative e bollette.

cosa vogliamo fare in questa pagina

  • fare chiarezza sulle iniziative di Enercom per tutelare i clienti rispetto agli obblighi giuridici e alle normative;
  • presentarti i diritti in base al contratto tra cliente ed Enercom e le regole fissate dell’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
  • spiegarti il rapporto tra cliente ed Enercom e come funziona la fatturazione dei consumi di luce e gas.

Forniture e Bolletta Luce e Gas

Ogni quanto ricevo la fattura della fornitura gas?

Ai sensi dell’allegato A alla delibera ARERA 463/2016/R/com (TIF – Testo Integrato Fatturazione), Enercom emetterà le bollette di periodo con la frequenza indicata nelle tabelle sotto riportate:

A. Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero

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B. Punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero

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In deroga all’articolo 4 comma 2 della delibera sopraccitata, nel mercato libero ciascuna fattura potrà essere emessa entro il termine di 70 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

Ogni quanto ricevo la fattura della fornitura elettrica?

Ai sensi dell’allegato A alla delibera ARERA 463/2016/R/com (TIF – Testo Integrato Fatturazione), Enercom emetterà le bollette di periodo con la frequenza indicata nelle tabelle sotto riportate:

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In deroga all’articolo 4 comma 2 della delibera sopraccitata, nel mercato libero ciascuna fattura potrà essere emessa entro il termine di 70 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

Come posso rateizzare una fattura?

Rateizzare una fattura è molto semplice. Le modalità sono le seguenti:

  • Presso i Negozi Enercom nei giorni e negli orari di apertura;
  • Chiamando il nostro Servizio Clienti al numero gratuito 800 490 266 (da rete fissa) oppure 02 82900196 (da cellulare)
  • Tramite l’area riservata Enercom al link www.my.enercom.it, aprendo un ticket di assistenza nella sezione “Supporto” selezionando la voce “Rateizzazioni” dal menù “Argomento”.

La concessione delle rate è soggetta a condizioni.

 

Cosa si intende con “consumi stimati” e “consumi effettivi”?

Per i consumi stimati, le fatture vengono emesse su consumi presunti a causa della mancanza di un’effettiva lettura del contatore; pertanto contengono l’ultima lettura rilevata, il consumo presunto e l’importo da pagare entro una determinata scadenza. Il consumo riportato nella fattura corrisponde a quanto previsto dalla normativa vigente e, nonostante l’andamento climatico, può portare ad una differenza rispetto alla lettura reale del contatore.

ENERCOM ricorda che, nel caso di fatture stimate, alla prima fatturazione utile, ovvero con un’autolettura o una lettura reale del contatore effettuata dal distributore, il consumo verrà eventualmente conguagliato, con un importo a conguaglio (che può essere anche a credito del cliente) ottenuto detraendo dall’importo totale la somma degli importi già fatturati.

Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla normativa di riferimento (TESTO INTEGRATO FATTURAZIONE – TIF, Allegato A alla delibera 463/2016/R/com).

Perché è importante l’autolettura dei consumi?

L’autolettura, ovvero la comunicazione dei numeri letti sul contatore, nel periodo indicato in bolletta, da parte del cliente è fondamentale in quanto permette ad ENERCOM di avere i dati reali di consumo del cliente.

In questo modo il cliente avrà sempre una fattura basata sui dati reali di consumo, pagherà effettivamente quanto ha consumato, così che ENERCOM non dovrà ricorrere ad una fattura stimata sulla base di dati non reali.

Per sapere come effettuare l’autolettura clicca sulla tab dedicata “Autolettura”

Chi deve pagare il canone RAI?

È tenuto al pagamento del Canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari –  oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.

Come funziona il pagamento del canone RAI in un nucleo familiare?

Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il Canone è dovuto una sola volta. Il Canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e l’Agenzia delle entrate procederà alla voltura del Canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

Chi ha un’utenza elettrica, deve pagare il canone RAI?

Sì, dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente e il Canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Sono titolare di un’utenza elettrica residente e di un’utenza elettrica non residente: su quale fattura è addebitato il canone?

Il Canone è addebitato esclusivamente sull’utenza di tipo residenziale.

Sono titolare di due utenze elettriche residente: il canone è addebitato su entrambe?

In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, si suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del Canone non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

Sono titolare di due utenze elettriche residente: su quale è addebitato il canone?

In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il Canone verrà addebitato sul contratto della tipologia “clienti residenti” (D2) ove l’altro sia della tipologia “altri clienti domestici” (D3). Qualora invece i contratti fossero entrambi della tipologia “clienti residenti” (D2), verrà addebitata la fornitura con attivazione più recente.

Ho attivato una nuova utenza elettrica: da quando sarà addebitato il canone?

Il Canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute.

Ho cambiato fornitore di utenza elettrica: devo comunicare qualcosa?

No. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.

Sono titolare di un’utenza elettrica residente, ma non ho apparecchi televisivi: devo pagare lo stesso il canone RAI?

Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.ite www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.

Posso pagare la bolletta senza il canone RAI?

Secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, del D.M. n. 94 del 13 maggio 2016 (Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), “In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica”.

Chi non deve pagare il canone RAI?

Sono esentati dal pagamento del Canone:

  • Possessori di soli apparecchi radio o computer privo di sintonizzatore TV.
  • Persone da 75 anni di età e reddito non superiore a 6.713,98 euro (compresi redditi di familiari conviventi). La Legge prevede di costituire un fondo per finanziare l’estensione dell’agevolazione portando il limite reddituale da 6.713,98 euro a 8.000 euro.
  • Ospedali militari, Case del Soldato e Sale convegno dei Militari delle Forze Armate.
  • Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Armare della NATO di stanza in Italia.
  • Agenti diplomatici e consolari, secondo le caratteristiche previste (verifica sul sito della RAI).
  • Esercizi di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisive.

Cosa è e come funziona l’assicurazione clienti gas?

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

  • i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
  • i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

I contatti del Comitato Italiano Gas sono indicati sul sito internet al link: https://www.cig.it/contatti/

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it

Quali sono le imprese abilitate alla costruzione di impianti gas?

La legge 5 marzo 1990 n. 46 (di seguito legge n.46/90) ha introdotto norme per la sicurezza degli impianti di utenza a gas per uso civile; essa in particolare stabilisce:

  • a) l’obbligo per il committente i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di utenza a gas per uso civile di rivolgersi esclusivamente ad imprese iscritte nel registro delle ditte (R.D. 20 settembre 1934, n. 2011) o nell’albo delle imprese artigiane (legge 8
    agosto 1985, n. 443);
  • b) l’abilitazione obbligatoria delle imprese di cui sopra, subordinata al possesso di particolari requisiti tecnico-professionali da parte dell’imprenditore o di un responsabile tecnico;
  • c) l’obbligo, per gli impianti realizzati dalla data di entrata in vigore della legge n. 46/90, del rilascio al committente i lavori della Dichiarazione di conformità da parte della ditta abilitata, ossia le le linee guida CIG n. 11 con annesso il modello di rapporto tecnico di compatibilità e il modello di dichiarazione del progettista di rispetto della legislazione antincendio.
  • d) l’adeguamento alla regola dell’arte degli impianti realizzati
    precedentemente alla data di entrata in vigore della legge; gli impianti costruiti prima del marzo 1990 devono comunque possedere i requisiti di sicurezza previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del maggio 1998 e verificati secondo le procedure riportate dalla norma UNI-CIG 10738 che ne attesta l’idoneità con il rilascio della scheda di verifica.

Consultate il sito web dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Quali sono i documenti per accertamenti della sicurezza post-contatore?

La Delibera 40/2014/R/gas, ha stabilito nuovi obblighi per gli operatori del settore
Gas nonché per i Clienti finali finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas.

Il nuovo regolamento pubblicato dall’Autorità sul sito www.arera.it nella
versione integrata e modificata, prevede che il cliente che richiede la fornitura per un
nuovo impianto presenti al Distributore al momento della richiesta, anche per
tramite il soggetto che effettua la vendita, la documentazione per l’accertamento
della corretta esecuzione dell’impianto.

Nel caso di richiesta di fornitura per nuovi impianti, i documenti da produrre sono:

  • Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas
  • Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto
  • Allegato informativo per le richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dal 1 luglio 2014

I documenti sono disponibili nelle tab sottostanti

Dove posso trovare il modulo di richiesta di attivazione della fornitura di gas?

Da compilarsi a cura del richiedente (cliente).

Dove posso trovare il modulo di attestazione di corretta esecuzione dell’impianto?

Da compilarsi a cura
dell’installatore (impresa incaricata), corredato degli allegati tecnici previsti dalla
Delibera. Tale documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata all’Azienda distributrice.

La documentazione sarà sottoposta ad accertamento per verificare se l’impiato a cui
attivare la fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza; in
caso di esito positivo sarà attivata la fornitura, mentre in caso di esito negativo
l’Azienda distributrice non potrà procedere all’attivazione della fornitura e si dovrà
presentare una nuova richiesta, dopo che l’installatore avrà provveduto ad eliminare
tutte le non conformità riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che verrà inviata dall’Azienda distributrice.

Se entro 30 giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di attivazione della
fornitura da parte dell’Azienda distributrice non perviene a tale Azienda tutta la
documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli Allegato H e Allegato I, unitamente
alla copia del certificato o della visura che attesta l’abilitazione dell’installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas verrà attivata comunque.

Tuttavia l’Azienda distributrice notificherà al Comune di residenza del cliente che non è stato possibile effettuare l’accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell’impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune. In caso di verifica da parte del Comune, sarà addebitato un ulteriore costo di € 60,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere ulteriori costi connessi alla verifica. I costi degli accertamenti sono addebitati al cliente secondo quanto previsto dal regolamento.

Ulteriori indicazioni riguardanti i moduli H, I e gli allegati obbligatori, sono reperibili direttamente sul sito delle società di Distribuzione.

Dove posso trovare il documento da allegare al preventivo di un nuovo allacciamento?

A tutte le richieste di preventivazione per l’esecuzione di nuovi punti gas, verrà
allegato il documento sopra indicato che illustra la procedura da seguire per ottenere l’attivazione della fornitura

Cos’è il bonus sociale sulla bolletta del gas e della luce?

È una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Nell’anno 2021 è stata introdotto una novità: a chi ha diritto al bonus per disagio economico luce e gas a partire dal 2021 il riconoscimento in bolletta avverrà automaticamente, senza necessità di presentare una specifica domanda al Comune o all’ente da esso designato, sarà sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS. Restano invece invariate le modalità di accesso al bonus per disagio fisico: i clienti interessati dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni di residenza o i CAF abilitati.

A chi spetta il bonus sociale gas e luce per disagio economico?

A decorrere dall’1 aprile 2024, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

  • non deve essere superiore a 9.530,00 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;
  • non deve essere superiore a 20.000,00 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico;
  • Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

Per accedere al bonus sociale occorre richiedere ogni anno la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) per l’ISEE, tramite ad esempio un patronato, che fornirà i dati direttamente all’INPS e al Sistema informativo integrato, gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il quale provvederà a trasmettere a Enercom gli importi da accreditare. Il bonus sociale elettrico, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale gas.

Come ottenere il bonus sociale gas e luce per disagio economico?

Dal 1° gennaio 2021, come previsto dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 chi ha diritto al bonus luce e gas per disagio economico non dovrà più presentare una specifica domanda presso i Comuni o i CAF: sarà sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l’attestazione ISEE.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata per accedere alle prestazioni sociali agevolate (mensa scolastica, assegno di maternità, bonus bebè, ecc.), consentirà anche l’accesso automatico al bonus sociale per disagio economico, qualora ne sussistano le condizioni.

In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invierà i dati del nucleo familiare al Sistema Informativo Integrato (SII – Sistema Informativo Integrato, gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche e gas).

Il SII avrà un ruolo centrale, acquisirà le informazioni dall’INPS, identificherà le forniture da agevolare e le comunicherà a venditori e distributori di energia elettrica e gas, indicando il periodo di validità dell’agevolazione.

La nuova modalità di erogazione del bonus sarà operativa secondo le tempistiche previste dalla delibera ARERA n.63/21 a partire dal secondo semestre 2021 e saranno riconosciute, con accredito in bolletta, anche le eventuali quote già maturate relative ai precedenti mesi dell’anno.

Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas).

Come è riconosciuto il bonus sociale gas e luce per disagio fisico?

Nulla cambia, invece, per il bonus sociale per disagio fisico. Questa agevolazione è riconosciuta, in caso di gravi condizioni di salute, per l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali che comportano un elevato consumo di energia elettrica. L’agevolazione non è legata all’ISEE, ma l’ammontare dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati. I potenziali beneficiari dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni di residenza o gli enti da essi designati, quali i CAF abilitati, come in passato.

Autolettura

L’autolettura è un servizio facile e gratuito per comunicare in un attimo la lettura del tuo contatore del gas. Così hai la certezza di ricevere una bolletta basata sui consumi effettivi senza sorprese.

Come posso fare l’autolettura?

Per effettuare l’autolettura del contatore, hai diverse opzioni a tua disposizione:

  1. App
    Scarica l’app di ENERCOM per iPhone o Android e vai nella sezione “Autolettura”. Una semplice procedura guidata ti indicherà se, per il contratto selezionato, è attiva la finestra di autolettura e ti spiegherà come inserire e inviare i dati del contatore.
  2. Area Clienti:
    Accedi all’area riservata sul sito web di Enercom e seleziona la sezione “Autolettura”. Una procedura guidata ti indicherà se l’autolettura è disponibile per il contratto scelto e ti spiegherà come inserire e inviare i dati del contatore.
  3. Negozi:
    Trova il negozio ENERCOM più vicino a te e recati di persona per effettuare l’autolettura del contatore.
  4. Telefono Fisso:
    Chiama il numero verde gratuito: 800 55 83 30 per effettuare l’autolettura tramite telefono fisso (il servizio è attivo con gli stessi orari del servizio clienti).
  5. Cellulare:
    Se preferisci utilizzare il cellulare, chiama il numero 02 82900197 per effettuare l’autolettura. Il costo dipenderà dal tuo piano tariffario, e il servizio è attivo con gli stessi orari del servizio clienti.
  6. WhatsApp:
    Salva il numero dedicato nella tua rubrica (+39 340 7711395) e invia un messaggio tramite WhatsApp scrivendo il tuo codice cliente, seguito dalla lettura del contatore.

Scegli l’opzione che preferisci e segui le istruzioni fornite per completare l’autolettura in modo semplice e veloce.

Quando devo farla?

L’autolettura è un servizio semplice, veloce e gratuito; in pochi istanti, puoi comunicare la lettura del tuo contatore del gas ed assicurarti così di avere una bolletta reale e precisa con i consumi effettivi.

La lettura del contatore del gas può essere comunicata nei giorni che trovi indicati in bolletta, nell’area “Autoletture”.

Perché devo farla?

Il venditore, per tutti i contatori gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell’autolettura comunicata dal cliente all’interno di una finestra temporale indicata in fattura.

Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall’ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all’impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi.

Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l’anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l’autolettura.

(TESTO INTEGRATO FATTURAZIONE – TIF, Allegato A alla delibera 463/2016/R/com)

Contratti Luce e Gas

Come funzionano mora e indennizzi?

Informativa ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 (Allegato A – TIMG – TESTO INTEGRATO MOROSITA’ GAS) e Delibera 258/2015/R/com ( Allegato A – TIMOE – TESTO INTEGRATO MOROSITA’ LUCE) dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

Si riporta qui di seguito la time-line esemplificativa relativa al recupero del credito di un’utenza morosa (gas/ luce) e all’eventuale sospensione.

  • Il Cliente è tenuto al pagamento delle fatture entro la data di scadenza indicata sulle stesse, successiva almeno di 20 giorni solari rispetto alla data di emissione
  • In caso di mancato pagamento, decorsi 5 giorni solari dalla scadenza della fattura, il Venditore invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora
  • Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicata la data entro la quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto (15 giorni solari)
  • In costanza di mora, decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Venditore in caso di PDR/POD disalimentabile, richiederà al Distributore la chiusura del PDR/ riduzione di potenza disponibile di un livello del 15% per un periodo di 15 giorni del POD
  • Il Distributore provvede all’esecuzione dell’intervento entro 8 giorni utili dal lunedì della settimana successiva al ricevimento della richiesta; le richieste vengono eseguite tenendo conto dell’ordine di priorità indicato da ciascun Venditore
  • Il Distributore comunica l’esito al venditore entro 2 giorni lavorativi successivi al giorno di esecuzione dell’intervento di sospensione

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Venditore addebiterà sugli importi fatturati, e per ogni giorno di ritardo, interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data dell’effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

Come posso riattivare la fornitura gas sospesa per mancato pagamento?

Per riattivare la fornitura gas sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.

Il Venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore la richiesta di riattivazione della fornitura.

Il Distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se la richiesta di riattivazione giunge al distributore oltre le ore 18:00 nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì, e oltre le ore 14:00 nelle giornate di giovedì e venerdì, la procedura può slittare al giorno successivo.

Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il Cliente deve automaticamente ricevere un indennizzo automatico pari a:

  • 35 € per PDR con gruppo di misura fino alla classe G6 (indennizzo base)
  • 70 € per PDR con gruppo di misura dalla classe G10 alla classe G25 (indennizzo base)
  • 140 € per PDR con gruppo di misura dalla classe G40 (indennizzo base)

Come posso riattivare la fornitura luce sospesa per mancato pagamento?

Per riattivare la fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.

Il Venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore la richiesta di riattivazione della fornitura.

Il Distributore deve riattivare la fornitura entro 1 giorno feriale dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il Cliente deve automaticamente ricevere un indennizzo automatico pari a:

  • 35 € fino a 2 giorni di ritardo
  • 70 € per il terzo giorno di ritardo
  • 105 € oltre il terzo giorno di ritardo

Quali indennizzi può corrispondere Enercom?

Enercom è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a:

  1. euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  2. euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
    1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento
    2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza

Nei casi suddetti, al Cliente non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Cos’è il mix energetico e come funziona per Enercom?

Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, con riferimento agli anni 2019 e 2020, sono indicate di seguito le informazioni relative alla composizione del mix medio nazionale sotteso all’energia immessa nel sistema elettrico italiano, ivi inclusa l’energia elettrica importata, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la composizione del mix di fonti energetiche utilizzato da Enercom S.r.l. per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali.

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*consuntivo ** pre-consuntivo

Cos’è la procedura di ripristino?

La Procedura di ripristino è una procedura, introdotta dall’ARERA con Delibera 153/2012/R/com del 19 aprile 2012 e successivamente modificata il 6 aprile 2017 dalla Delibera 228/2017/R/com, che consente al Cliente finale di ritornare a essere servito dal fornitore precedente – alle medesime condizioni che aveva stipulato con quest’ultimo – in caso di passaggio (c.d. “switching”) a un venditore “non richiesto”.

La Procedura di ripristino si applica solo ove il venditore non richiesto vi abbia aderito, dandone comunicazione all’Autorità che provvede, quindi, ad iscriverlo in apposito elenco.

Come funziona?

Presupposti:

  • Accoglimento del reclamo del Cliente da parte del venditore non richiesto;
  • Verifica da parte dello Sportello dell’infondatezza del rigetto del reclamo.

Conseguenze:
Il venditore non richiesto fornisce al venditore precedente e al distributore tutte le informazioni utili a consentire il passaggio del Cliente, alla prima data utile, al vecchio fornitore. Per maggiori informazioni, visita la pagina dell’Autorità al link: www.arera.it/

Come posso avere un quadro completo?

Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria

Chi posso contattare in caso di segnalazioni, reclami e conciliazione?

Per le segnalazioni cliente è disponibile il numero verde gratuito 800 490 266 (attivo da lunedì a venerdì 8:00-20:00, il sabato 9:00-14:00) attraverso il quale è possibile ottenere da personale competente tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie. Per l’invio di eventuali segnalazioni scritte è possibile compilare il Modulo Reclami e inviarlo scegliendo tra una delle seguenti modalità:

Fax
Al numero +39 0373 893543

Posta
All’indirizzo Via Santa Chiara 9, 26013 Crema (CR) – all’attenzione dell’Ufficio Customer Care

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale (ossia il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al cliente) di cui all’Allegato A alla Delibera ARERA 413/2016/R/com e ss.mm.ii., Enercom riconoscerà al Cliente finale un indennizzo automatico base pari a 25 Euro. Nello specifico:

  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

Relativamente all’anno precedente, i livelli di qualità raggiunti da ENERCOM (anno 2022) sono indicati nel modulo ME 332, qui sotto disponibile per il download.

In caso di reclamo non estinto, è possibile attivare gratuitamente la procedura di Conciliazione, anche tramite un delegato, compilando l’apposito Modulo di Richiesta presente sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Si specifica, inoltre, che l’esperimento del tentativo di conciliazione costituisce presupposto necessario per l’accesso alla giustizia ordinaria. Per avere maggiori informazioni e per utilizzare la procedura, si rimanda comunque all’indirizzo internet https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

Per le controversie insorte fra un consumatore e un operatore nei settori di competenza dell’Autorità, è altresì possibile adire uno degli organismi alternativi (ADR) istituito dall’Autorità con Delibera 620/2015/E/com, il cui elenco è consultabile alla pagina di cui sopra alla voce “ADR”, e ai quali Enercom si impegna a partecipare.

Come posso controllare l’andamento dei prezzi di luce e gas?

Scopriamo insieme i prezzi degli indici PUN per l’energia elettrica e PSV, TTF e Psbill per il gas.
L’andamento dei mercati energetici è influenzato da fattori che determinano la variabilità dei prezzi di luce e gas.

Per aiutarti nel conoscere la dinamica dei prezzi all’ingrosso, ti riportiamo l’andamento dei valori.

Clicca qui per rimanere sempre aggiornato sull’andamento del mercato

i nostri servizi digitali

come posso registrarmi a MyEnercom?

Compila il modulo di registrazione. Una volta ricevuta l’email di conferma, dovrai verificare la tua iscrizione e completare il profilo con i tuoi dati. Dopo l’attivazione potrai controllare la fatturazione e attivare i servizi di tutti i tuoi contratti Enercom attivi.

Cosa possa fare in MyEnercom?

Profilo
Nella sezione Profilo hai tutti i dati delle tue utenze Luce e gas e puoi attivare, disattivare e gestire:

Autolettura
Comunica l’autolettura del tuo contatore Gas e Luce per avere le bollette sempre in linea con i tuoi consumi. Una semplice procedura guidata ti indicherà se la finestra di autolettura è aperta, e in che modo inserire e dati.

Grafico Consumi
Permette di visualizzare i tuoi consumi dei mesi precedenti, selezionando un periodo di interesse.


Bolletta in PDF

In questa sezione potrai attivare l’opzione Bolletta in PDF e modificare l’indirizzo email su quale ricevere le fatture.

Servizio SMS
In questa sezione potrai attivare l’opzione Servizio SMS e modificare il numero di telefono sul quale ricevere le comunicazioni.

Domiciliazione bancaria
In questa sezione potrai attivare la modalità di pagamento SEPA e modificare l’IBAN del conto sul quale ricevere gli addebiti.

Recapito fatture
In questa sezione potrai modificare in autonomia, l’indirizzo di recapito delle fatture.

Come posso scaricare l’app di Enercom?

Con l’APP di ENERCOM potrai gestire le tue utenze, visualizzare le fatture e cercare il Negozio più vicino a casa tua, direttamente dal palmo della tua mano. Facile, comoda e sicura.

L’APP di ENERCOM è disponibile per tutti gli smartphone Android e IOS su GooglePlay e Apple Store:

Cosa posso fare con l’app di Enercom?

Profilo
Nella sezione Profilo hai tutti i dati delle tue utenze Luce e gas e puoi attivare, disattivare e gestire:

  • Servizio SMS
  • Bolletta in PDF via email

Bolletta
In quest’area è disponibile lo storico fatture. Per ciascun contratto potrai controllare gli importi, le scadenze, lo stato dei pagamenti e scaricare direttamente sul tuo smartphone la bolletta in pdf.

Autolettura
Comunica l’autolettura del tuo contatore Gas e Luce per avere le bollette sempre in linea con i tuoi consumi. Una semplice procedura guidata ti indicherà se la finestra di autolettura è aperta, e in che modo inserire e dati.
Potrai inoltre impostare un comodo avviso, per ricordarti l’operazione.

Consumi
Permette di visualizzare i tuoi consumi dei mesi precedenti, selezionando un periodo di interesse.

Negozi
Cerchi il negozio ENERCOM più vicino a casa tua? Consulta la mappa, trova le indicazioni, il numero di telefono e l’indirizzo email del negozio per essere sempre in contatto con il mondo ENERCOM.

Pagamento
Pagare le bollette non è mai stato così facile!
Entra nell’APP, seleziona l’icona pagamento e in pochi passaggi potrai pagare comodamente le tue bollette con carta di credito.

cosa è e come funziona la Firma Elettronica Avanzata (FEA)?

Il presente documento riporta le informazioni relative al progetto di Firma Elettronica Avanzata grafometrica che è stato realizzato per Enercom, allo scopo di descriverne le caratteristiche, le modalità operative e le procedure adottate.

Cosa è e come funziona la One Time Password (OTP) per la Firma Elettronica Avanzata?

Il presente documento riporta le informazioni relative al progetto OTP (One Time Password) che è stato realizzato per Enercom, allo scopo di descriverne le caratteristiche, le modalità operative e le procedure adottate.

Tutti i metodi di pagamento

Gestire e pagare le proprie bollette con Enercom è semplice e veloce. Anche perché puoi farlo in tanti modi.

Quali sono le modalità di pagamento?

Enercom offre una vasta gamma di possibilità per il pagamento delle bollette:

  • pagoPA tramite bollettino dedicato. Apri la tua app di pagamenti preferita, cerca nel menu pagoPA e inquadra il codice QR del tuo avviso.
  • Con Carta di Credito o di Debito, GooglePay o Apple Pay tramite Area Clienti o App Enercom;
  • Presso i punti SISALPAY abilitati: effettua il pagamento presso bar, tabacchi, edicole o tramite l’App SisalPay.
  • Presso i Negozi Enercom presenti sul territorio (senza commissioni).
  • Con bonifico bancario, codice IBAN IT 41 I 05034 56841 000000130190 – BANCO BPM – avendo cura di indicare nella causale di pagamento il numero cliente ed il numero della fattura.

Risparmia tempo e dimenticati delle scadenze

  • Con l’addebito ricorrente attraverso Domiciliazione Bancaria (SEPA) attivabile tramite Area Clienti, App Enercom e Negozi sul territorio.

Come posso utilizzare pagoPA?

Puoi pagare tramite la piattaforma digitale pagoPA utilizzando il bollettino dedicato presente in bolletta. Clicca qui per scoprire di più

Come attivo l’addebito automatico sul conto corrente bancario?

Puoi attivare l’addebito ricorrente attraverso Domiciliazione Bancaria (SEPA) tramite diverse modalità. Scopri come

Come pago attraverso l’area clienti?

All’interno della tua Area Clienti, nella sezione bollette, è possibile selezionare la bolletta desiderata e procedere con il pagamento utilizzando una carta di credito o di debito.

Come pago attraverso l’App Enercom?

All’interno dell’App nella sezione Forniture clicca sulla Card dedica alle Bollette, selezionando quella desiderata e procedi al pagamento utilizzando una carta di credito o di debito.

Come pago con Google Pay o Apple Pay?

Al momento del pagamento attraverso area riservata o app con carta di credito è possibile in alternativa al circuito carta effettuare il pagamento attraverso Google Pay* o Apple Pay**.

*visibile solo da smartphone Android (no PC) con app di Google installata ed aggiornata e browser Chrome

**visibile solo utilizzando periferiche Apple, computer con sistema operativo Machintosh, tablet e smartphone con IOS (per questi device, il browser Safari deve essere aggiornato)

Come pago con SisalPay?

Paga la bolletta nei bar, tabacchi ed edicole SisalPay più vicini a te, in contanti, con carte e Bancomat oppure con la App SisalPay. Scopri su locator.sisal.com il Punto SisalPay più vicino.

Per pagare presso i punti vendita SISALPAY consegna all’addetto direttamente il bollettino postale.

Logo - SisalPay

come funziona la sospensione di pagamento dedicata all’Emilia Romagna?

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le deliberazioni 216/2023/R/COM e 267/2023/R/COM (cfr. allegati) ha adottato disposizioni urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna.
Per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano residenza ovvero sede legale o sede operativa nei comuni riportati nell’allegato al Decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, (cfr. allegati), è prevista:

La sospensione automatica dei termini di pagamento sino al 31 agosto 2023 relativi alle forniture, attive al 1° maggio 2023, di energia elettrica e gas naturale (sono fatti salvi i pagamenti già effettuati). La sospensione dei termini di pagamento comprende gli importi relativi alle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro. Il cliente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi di cui sopra, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri.

La non applicabilità della disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 1° maggio 2023, sino al 31 agosto 2023.

Dopo il 31 agosto 2023:

  1. gli esercenti l’attività di vendita comunicano al cliente gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione nel rispetto delle condizioni di seguito riportate; la facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dall’esercente l’attività di vendita.
  2. gli importi oggetto di sospensione dei pagamenti sono rateizzati, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale, secondo i seguenti criteri:
    • rate non cumulabili e di importo costante;
    • con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale;
    • rate non inferiori a euro 20 (venti);
    • per un periodo pari a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data della comunicazione di cui sopra.
    • in deroga a quanto è possibile:
      1. incrementare la periodicità delle rate su richiesta dell’utente;
      2. ridurre il periodo di 12 (dodici) mesi, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20 (venti) euro;
    • nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico, la rata per il servizio gas;
    • fermo restando quanto sopra, l’esercente l’attività di vendita può offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale;
    • è fatta salva la facoltà per l’utente ovvero per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata;
    • le precedenti disposizioni non trovano applicazione qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad euro 50 (cinquanta).

Enercom, a maggior tutela dei soggetti coinvolti, si avvale della facoltà di non procedere all’emissione delle fatture sino al sino al 31 agosto 2023.

I clienti finali interessati dal presente provvedimento, possono comunicare ad Enercom un diverso indirizzo di recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento scrivendo all’indirizzo info@enercomsrl.it.

Dedicato ai Grandi Clienti

Come si definisce un’accisa ridotta per uso industriale/commerciale?

Informazioni per la richiesta di applicazione dell’Accisa o Imposta Erariale di consumo sul gas naturale per gli usi industriali prevista dall’ Articolo 26 del D.L. 504/95 e successive modifiche e integrazioni.

Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano:

  • nel settore alberghiero;
  • negli esercizi di ristorazione;
  • nelle case di cura o di riposo gestite con fini di lucro;
  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • nelle attività ricettive alberghiere svolte da istituzioni ONLUS finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
  • per i consumi di gas metano destinati alla combustione in locali adibiti alla Distribuzione Commerciale;
  • negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali;
  • nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, anche se forniscono utenze civili.

Chi può richiederla?

Possono presentare l’istanza i clienti con forniture per uso industriale e artigianale come meglio specificato sotto:

  • Per produzione di energia elettrica;
  • per attività industriali*, artigianali e agricole, in locali posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende in cui viene svolta l’attività produttiva.

Non sono ammessi i clienti domestici e le forniture ad uso residenziale.

Quali documenti servono per richiederla?

Da consegnare a Enercom per richiesta di applicazione Imposta Erariale usi industriali.

I documenti vanno inviati in originale presso:

Enercom Srl
Via Santa Chiara 9, 26013 Crema (CR)

Come funziona per le Forze Armate Nazionali?

La legge finanziaria per l’anno 2008 all’art.1 comma 179 apporta modifiche all’art.17 del Testo Unico delle Accise ed alla relativa tabella A.

Con decorrenza 1° gennaio 2008 il gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile , è soggetto all’accisa di 0,01166 euro metro cubo.

Sono considerate forze armate nazionali: le forze militari dell’esercito (compresa l’Arma dei Carabinieri, la Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto), dell’Aeronautica, della Marina e della Guardia di Finanza.

Il comma 180 stabilisce che su tali impieghi non si applicano l’addizionale regionale all’accisa e l’imposta regionale sostitutiva prevista per gli usi esenti.

L’Accisa per le forze armate viene applicata su richiesta scritta del comandante o del responsabile delle caserme/strutture interessate (questura, ecc).

Sono compresi anche gli alloggi di servizio in uso al personale, in questo caso è sempre il comandante a dichiarare l’uso per Forze Armate nella struttura/abitazione interessata e il titolare dell’alloggio deve richiedere l’applicazione dell’accisa. Le richieste devono essere fatte su carta intestata della struttura militare.

Ci sono delle esenzioni?

Il Decreto Legislativo 26 del 2 febbraio 2007 ha introdotto la non applicabilità dell’Accisa sul gas naturale utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati dalla CEE sotto il codice DI 26.

Per ottenere tale esenzione i Clienti devono presentare alla società fornitrice apposita istanza fornendo, con autocertificazione ai sensi degli art. 47 e 48 del DPR 445-2000, ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione.

I Clienti che usano il gas in modo promiscuo, processo più riscaldamento, dovranno allegare inoltre una relazione, redatta da un esperto iscritto agli albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas escluso dalla tassazione e quella del gas soggetto al altri regimi fiscali (accisa usi industriali).

Quali sono le imposte e le agevolazioni fiscali?

La fornitura di gas metano è soggetta all’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanza nonché dalle Regioni.

Nell’ammontare dei corrispettivi figura anche l’imposta di consumo e la relativa addizionale regionale. Tale disciplina è in linea con le disposizioni della IV direttiva comunitaria n.388/77 del 17 maggio 1977 la quale, all’art.11, comma 2, lett.a) dopo aver premesso che la base imponibile è costituita per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi […] da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore, dispone, in modo specifico, che nella base imponibile si devono comprendere le imposte, i dazi, le tasse ed i prelievi e non accorda agli Stati membri alcuna facoltà di introdurre eccezioni a tale principio.

Le variabili che incidono sulla formazione del prezzo sono:

  • IVA
  • Addizionale regionale (D.L. 398/90 e successive modifiche ed integrazioni)
  • Accisa sul gas naturale

IVA
È l’imposta sul valore aggiunto, applicata in termini percentuali   sull’imponibile complessivo (comprensivo di Accise e Addizionali regionali).
A partire dal gennaio 2008, per tutti gli usi civili, l’IVA verrà applicata:

  • al 10% sui consumi di gas fino a 480 mc/anno a partire dal 1° gennaio di ogni anno,
  • al 22% sui consumi gas oltre i 480 mc/anno sino alla fine dell’anno solare, sulle quote fisse della tariffa e sugli oneri accessori.

Per gli usi industriali l’IVA applicata è del 22%.

Le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le industrie poligrafiche, editoriali e simili possono richiedere l’aliquota ridotta del 10 %.

Come si calcolano l’accisa sul gas naturale e le addizionali regionali?

L’entità dell’Accisa o Imposta di Consumo , commisurata ai metri cubi di gas erogati, è determinata dal Ministero delle Finanze ed è articolata per tipologia di utilizzo e per zona geografica.

con Decreto Legislativo 02 febbraio 2007 del ministero dell’Economia e delle Finanze, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all’art.1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, a decorrere dal 01/04/2009 sono così determinate:

Si applicano anche alle Forze Armate Nazionali?

Con decorrenza 1° gennaio 2008 il gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile , è soggetto all’accisa di 0,01166 euro metro cubo.

Sono considerate forze armate nazionali: le forze militari dell’esercito (compresa l’Arma dei Carabinieri, la Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto), dell’Aeronautica, della Marina e della Guardia di Finanza.

Il comma 180 stabilisce che su tali impieghi non si applicano l’addizionale regionale all’accisa e l’imposta regionale sostitutiva prevista per gli usi esenti.

Contatti ufficiali e Note legali

quali sono gli indirizzi PEC di Enercom?

backoffice@pec.enercomsrl.it
(per prestazioni gas ed energia elettrica)

Ci sono altri altri contatti ufficiali?

misureenercom@pec.enercomsrl.it
(per l’invio delle comunicazioni relative ai dati di misura)

switch@pec.enercomsrl.it
(per comunicazioni cambio fornitore)

Nel caso in cui si verificasse un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, le comunicazioni potranno essere inviate a mezzo fax al numero 0373 893543, oppure a mezzo posta all’indirizzo:

ENERCOM s.r.l.
Ufficio Commerciale
Via S.Chiara, 9
26013 Crema CR

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  2. per poter rilevare i consumi di energia;
  3. per poter fatturare l’energia vettoriata e consumata;
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  8. Per l’iscrizione a particolare eventi/manifestazioni.

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Tutti i dati sono conservati per un tempo minimo di 10 anni e comunque per 10 anni dalla data di cessazione del rapporto. I dati che hanno valenza fiscale sono conservati per il periodo fissato dalla legge.

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Sono state, inoltre, adottate le misure minime previste dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 679/2016.

Obbligatorietà del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento
I dati richiesti sono obbligatori per le finalità di cui ai punti 1, 2 (per il contratto di fornitura di energia elettrica/gas), 3 (per il contratto di fornitura di energia elettrica/gas) e 4 (per il contratto di fornitura di energia elettrica). Il mancato conferimento dei dati renderà impossibile eseguire le prestazioni richieste nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

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Il consenso al trattamento non è richiesto quando il trattamento:

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I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento consistono nel dover rispettare e onorare le obbligazioni contrattuali assunte tra le parti e nel vedersi adempiute le contropre- stazioni a carico dell’interessato, nella valutazione del rischio creditizio, nell’elaborazione di studi e ricerche di mercato per il miglioramento dei servizi e nel marketing diretto.
In particolare, i dati raccolti dal servizio di pronto intervento, dal servizio di accertamento degli impianti interni, dal servizio di autoletture, dal servizio di verifica della soddisfazione del cliente sono necessari per assolvere ad obblighi previsti da regolamenti emanati dalla Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ivi incluse le registrazioni delle chiamate di richiesta di pronto intervento.

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L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento e le categorie dei dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, quando possibile il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento dei dati personali nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; e di opporsi in ogni momento al trattamento in maniera agevole e gratuitamente, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a quello di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Titolare e responsabile del trattamento e dpo:
Titolare del trattamento dei dati è ENERCOM S.r.l., Via Santa Chiara, 9 – 26013 Crema (CR), Tel. 0373 893511; fax 0373 893543; info@enercomsrl.it.
Il Responsabile pro tempore del trattamento dei dati designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti è il Dott. Paride Bottajoli, domiciliato per la carica e reperibile ai recapiti sopra riportati.
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