Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili (CER)
Per comunità energetica si intende un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e imprese che decidono di unirsi con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. In questo modo si intende creare una rete decentralizzata, in cui è richiesta la partecipazione attiva e consapevole di ogni membro della comunità nello sviluppo di un nuovo modello energetico.
Oltre a sfruttare l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, le comunità energetiche rinnovabili garantiscono una riduzione dello spreco energetico e promuovono la condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale. La loro diffusione permetterà di soddisfare il fabbisogno energetico della popolazione e di proporre strategie socioeconomiche incentrate sulla sostenibilità e la circolarità.
Quali sono i principali attori di una comunità energetica rinnovabile
Una CER è un soggetto giuridico che aggrega i produttori di fonti rinnovabili e i consumatori di energia. I membri delle comunità energetiche sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni.
Ciascun partecipante è membro o azionista, quindi un cliente finale intestatario di un’utenza, di una bolletta energetica e di un codice POD (Point of Delivery), collegato a punti di connessione ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina primaria. È quindi possibile partecipare alla comunità energetica rinnovabile in qualità di:
- Produttore di energia rinnovabile: soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia come l’eolico, il geotermico ecc.);
- Autoconsumatore di energia rinnovabile: soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile, che produce energia per soddisfare i propri consumi e che condivide l’energia in eccesso con il resto della comunità;
- Consumatore di energia elettrica: soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
Per le imprese private la partecipazione alla comunità energetica non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale. L’ingresso e l’uscita alle comunità energetiche rinnovabili è su base volontaria.
Come funziona una comunità energetica rinnovabile
Una volta che l’impianto è operativo, la comunità energetica ha la possibilità di richiedere, anche attraverso un’azienda esterna delegata a questo scopo, gli incentivi previsti dalla legge per l’energia condivisa al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). È fondamentale sottolineare che tali incentivi non si applicano all’intera produzione di energia, ma soltanto a quella consumata virtualmente all’interno della comunità.
Nel caso in cui la produzione superi il consumo, la comunità riceverà per l’energia prodotta in eccesso solamente un compenso economico per l’energia immessa in rete, senza ulteriori agevolazioni. Questa energia può essere immagazzinata in sistemi di accumulo per essere utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono disponibili, come di notte nel caso dei pannelli solari.
La comunità energetica produce energia ed alimenta le utenze dei suoi partecipanti attraverso uno o più impianti di produzione energetica rinnovabile, installati in prossimità delle stesse utenze che dipendono dal loro funzionamento. Gli impianti possono essere:
- Nuovi o già esistenti (purché entrati in esercizio dopo la costituzione della CER);
- Potenziati o adeguati;
- Di proprietà di uno o più membri della comunità energetica o di enti terzi.
Gli ultimi aggiornamenti normativi in materia prevedono che, per essere incentivabile, l’impianto debba essere connesso dopo la costituzione della CER, con una potenza complessiva non superiore a 1 MW. L’impianto deve inoltre essere connesso alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria sulla quale insistono anche tutti gli iscritti alla comunità energetica. Possono essere inclusi gli impianti rinnovabili costituiti prima del 15 dicembre 2021 (in misura non superiore al 30% della potenza complessiva della comunità energetica) mentre sono esclusi gli impianti ibridi.
Quali i vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili
I vantaggi associati alle comunità energetiche sono molteplici. Oltre a non dover pagare l’energia prodotta dai propri impianti, le comunità energetiche ricevono un incentivo statale per ogni kilowattora prodotto (condiviso tra i membri della comunità). Nello specifico, degli esempi di vantaggi sono:
- Bollette più basse: più energia si consuma, minori sono i costi delle componenti variabili della bolletta. Ogni membro della comunità mantiene il contratto con il proprio fornitore di energia elettrica, al quale paga la tradizionale bolletta; in compenso, riceve periodicamente dalla propria comunità un importo per la condivisione dei benefici a favore della stessa;
- Costi più bassi e incentivi più alti: aderendo a una CER si ha la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali sugli impianti fotovoltaici (Art 16-bis, comma 1, lettera h). Inoltre, il GSE applica tariffe speciali per 20 anni sull’energia condivisa;
- Benefici per l’ambiente: si evita di produrre energia da fonti fossili e si riduce l’utilizzo di inquinanti e climalteranti, contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici;
- Consapevolezza ambientale e sociale: dei consumatori sull’importanza delle risorse, promuovendo comportamenti virtuosi e in grado di contrastare la povertà energetica.
Cosa prevede la normativa sulle comunità energetiche rinnovabili
La Direttiva Europea RED II prevede, tra le varie norme, anche il sostegno finanziario alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Solo attraverso il ricorso alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) è infatti possibile realizzare un mercato dell’energia equo e sostenibile, che apporti benefici ambientali, sociali ed economici.
Attualmente, la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE), nel D.Lgs. 199/2021, che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e nel D.Lgs. 210/21 di recepimento della Direttiva 2019/944 (IEM).
Negli anni sono susseguiti ulteriori sviluppi del quadro normativo e regolatorio, tra i quali:
- Consultazione ARERA 390/2022;
- Consultazione MASE DM;
- Delibera ARERA TIAD 727/2022/R/eel;
- DM 414/2023 del 7 dicembre 2023;
- Revisione TIAD del 30/01/2024;
- Regole operative GSE con approvazione ARERA e MASE del 23/02/2024.
Oltre al meccanismo di incentivazione e alla restituzione tariffaria, previsti dal DL 162/2019 e aggiornati periodicamente, tutta l’energia immessa in rete viene valorizzata al prezzo di mercato, per cui gli iscritti a una comunità energetica ottengono complessivamente un beneficio economico, con un ritorno dell’investimento stimato.
Agevolazioni e incentivi per le comunità energetiche rinnovabili
Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE. I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e sono:
- Il corrispettivo di valorizzazione, definito dall’ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata;
- La tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivata.
I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID). Per le sole comunità energetiche i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, fino a un massimo del 40% del costo di investimento, a valere sulle risorse del pnrr.
Le comunità energetiche rinnovabili in Italia
Secondo il rapporto Comunità rinnovabili 2022 di Legambiente, in Italia sono 100 tra Comunità Energetiche Rinnovabili e Configurazioni di Autoconsumo Collettivo tra effettivamente operative (35), in progetto (41) o in movimento (24), ovvero quelle che stanno muovendo i loro primi passi verso la costituzione. Gli impianti di autoproduzione risultano essere per lo più di taglia compresa tra i 20 e i 60 kW, ma con significative eccezioni.
Le comunità energetiche esistenti vedono coinvolti Comuni, famiglie, imprese private, enti pubblici, cooperative e anche aziende agricole. Per il futuro è attesa una crescita esponenziale del loro numero. Uno studio del Politecnico di Milano (Electricity Market Report) stima che entro il 2025 le CER italiane saranno circa 40mila e coinvolgeranno circa 1,2 milioni di famiglie, 200 mila uffici e 10 mila PMI.