Quali requisiti devono essere verificati?
- Gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori e sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- La produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione;
- La partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
- Gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- L’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- L’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia.
Cos’è l’energia condivisa?
L’energia condivisa, in un’ora, è pari al minimo tra la somma delle immissioni e la somma dei prelievi effettuati dai componenti del gruppo di autoconsumatori collettivo nella stessa ora. Perché lo scambio con la rete dei soggetti non partecipanti possa essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’energia condivisa, questi devono dare autorizzazione all’uso delle loro misure.
Cosa fa il Referente?
Il referente presenta istanza al GSE per ammettere la configurazione alla valorizzazione dell’energia consumata e all’erogazione dell’incentivo ove spettante. Il referente ripartisce gli importi ricevuti fra i membri del gruppo e della comunità secondo modalità autonomamente definite.
Cos’è il modello Regolatorio “virtuale”?
Il modello regolatorio «virtuale» sviluppato dall’Autorità consente di valorizzare l’autoconsumo diffuso reale senza dover richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici o installare nuove apparecchiature di misura.
Esso consiste nel:
- Continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle configurazioni collettive. Ciò consente di garantire a tutti i soggetti interessanti tutti i diritti attualmente salvaguardati. Inoltre, ogni cliente e ogni produttore acquista e vende i propri prelievi ed immissioni. I clienti finali organizzati in una configurazione di autoconsumo diffuso mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali accordi previsti dal contratto di diritto privato fra i membri della configurazione;
- Prevedere l’erogazione, da parte del GSE al referente, di importi opportunamente individuati in modo da valorizzare correttamente l’autoconsumo in funzione dei benefici che dà, mediante una approssimazione dei costi di rete evitati per effetto dell’autoconsumo;
- Prevedere l’erogazione, da parte del GSE al referente, dell’incentivo, come appositamente definito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Quali vantaggi garantisce il modello Regolatorio “virtuale”?
- Consente a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte con facilità, sia in relazione alla configurazione di autoconsumo, sia (ed indipendentemente) delle proprie scelte di approvvigionamento dell’energia, proprio perché non ha comportato l’esigenza di nuove connessioni o di nuovi collegamenti elettrici;
- Garantisce trasparenza e flessibilità per tutti coloro che intendono prendervi parte: ogni cliente o produttore continua ad avere la propria autonomia;
- Valorizza l’autoconsumo in modo esplicito in funzione della migliore stima possibile dei benefici indotti dall’autoconsumo medesimo sul sistema elettrico; allo stesso modo, pone le basi per attribuire un incentivo esplicito ove previsto per promuovere determinate fonti o tecnologie;
- Garantisce flessibilità ai gruppi di autoconsumo collettivo e alle comunità, che possono organizzarsi come ritengono più opportuno. Anche la remunerazione, erogata dal GSE al referente, può essere liberamente ripartita tra i membri, sulla base di contratti di diritto privato;