Quali sono gli obblighi normativi per la manutenzione degli impianti?

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall’impresa installatrice, mentre la normativa prevede che venga effettuato in ogni caso un controllo di efficienza energetica con scadenza differente a seconda della diversa tipologia e potenza del generatore.

Chi può eseguire la manutenzione?

Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici possono essere eseguite esclusivamente da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti.

Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas), le attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, recupero e gestione del refrigerante possono essere svolte da imprese certificate con personale in possesso di certificazione individuale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/573 e dal D.P.R. 146/2018, che disciplina a livello nazionale il sistema di certificazione e il registro telematico F-Gas.

Gli operatori sono inoltre tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità degli interventi e alla registrazione delle attività nella Banca Dati F-Gas, nonché all’esecuzione dei controlli periodici delle perdite in funzione del contenuto di gas espresso in tonnellate equivalenti di CO₂.

Chi è il Terzo Responsabile?

Il responsabile dell’impianto termico provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.

Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio che può, a sua volta, delegare la responsabilità ad un «terzo responsabile» che ha gli stessi compiti del responsabile dell’impianto e risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza.

Il terzo responsabile è una impresa:

  • iscritta alla Camera di Commercio o all’Albo degli Artigiani ed è abilitata con riferimento alla lettera C, D ed E (quest’ultima per gli impianti a gas) dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37;
  • per la conduzione di impianti >232 kW deve disporre di personale con apposito patentino;
  • per la conduzione di impianti >350 kW deve essere in possesso della UNI EN ISO 9001 o SOA (categorie OG11 o OS28);
  • per la conduzione di impianti frigoriferi, condizionatori e pompe di calore deve essere in possesso del patentino e della certificazione FGAS.