Informativa ai sensi dell’art. 17, Allegato A, Delibera 258/2015/R/com e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 20, Allegato A, Delibera ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA
In caso di mancato pagamento, decorsi almeno 5 (cinque) giorni dalla scadenza della fattura, ENERCOM attiverà le procedure previste in caso di morosità del cliente. In particolare, ENERCOM invierà al cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicata la data entro la quale il cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il cliente è tenuto a comunicare a ENERCOM l’avvenuto pagamento inviando copia della documentazione attestante il pagamento con le modalità indicate nella costituzione in mora.
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA Le Delibere 258/2015/R/com e ss.mm.ii., 173/13/R/com e ss.mm.ii., ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. e 67/13/R/com e ss.mm.ii. dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente prevedono che, in costanza di mora, l’esercente la vendita possa chiedere la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, la sospensione della fornitura verrà richiesta decorsi 25 giorni solari dalla data di notifica e 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza della costituzione in mora, e comporterà la riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni nel perdurare della morosità, la sospensione della fornitura. In tutti gli altri casi, la sospensione della fornitura verrà richiesta decorsi 40 giorni solari dalla data di notifica e 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza della costituzione in mora.ENERCOM ha diritto di chiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e definito dal Distributore, oltre a eventuali costi amministrativi.
INTERRUZIONE DELLA FORNITURA Nel caso in cui il cliente non renda possibile l’esecuzione della chiusura del punto di riconsegna sarà possibile chiedere all’impresa di Distribuzione l’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna come stabilito dall’Allegato A (TIMOE) alla deliberazione 258/2015/R/com e ss.mm.ii. e dalla Delibera ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente. L’avvenuta interruzione coinciderà con la risoluzione automatica del contratto per inadempimento ai sensi dell’art.1453 c.c. e seguenti .
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In ogni caso, in costanza di mora, il contratto si potrà considerare risolto per inadempimento ai sensi dell’art.1453 c.c. e seguenti . ENERCOM si riserva di espletare le formalità necessarie al fine di estinguere la propria responsabilità per i prelievi effettuati presso il punto di riconsegna e addivenire alla risoluzione contrattuale del servizio di Distribuzione, ovvero la cessazione di tutti gli oneri a carico di ENERCOM nei confronti dell’impresa di Distribuzione relativamente a tale punto di fornitura, così come previsto dalla Delibera 487/2015/R/eel e ss.mm.ii. e dalla Delibera 77/2018/R/com e ss.mm.ii.
AVVIO PRATICA RECUPERO DEL CREDITO Qualora la posizione debitoria non fosse regolarizzata, ENERCOM si riserva di avviare, anche contemporaneamente alle procedure di cui sopra, la pratica di recupero del credito tramite società esterne e legale.
SISTEMA INDENNITARIO Qualora la posizione debitoria non fosse regolarizzata, ai sensi della Delibera ARG/elt 219/10 e ss.mm.ii. e della Delibera 593/2017/R/com e ss.mm.ii. dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, potrà essere applicato un corrispettivo a titolo di “indennizzo per il mancato incasso del credito” (Cmor) da parte del Suo nuovo fornitore di energia elettrica o gas.
ENERCOM è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata effettuata una riduzione di potenza (nel caso dell’Energia Elettrica), nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata effettuata una riduzione di potenza (nel caso dell’Energia Elettrica), nonostante alternativamente
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del POD/PdR per sospensione della fornitura per morosità.
Per la consultazione delle Delibere citate è comunque possibile accedere al sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: www.arera.it